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Ordinanza — n. 22954/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic lack of evidence and failure to grant leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Andrea and Giuseppe Terranova inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellants criticized the appellate court's evaluation of photographic evidence and the denial of general mitigating circumstances without pointing to specific errors in the lower court's reasoning. The court ruled that such generic complaints do not meet the threshold for review and that the first-instance judgment properly assessed the defendants' intent and conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 588 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must cite specific grounds; generic criticisms of factual evaluation or discretionary decisions regarding leniency are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds lack of specificity discretionary leniency criminal procedure Cassazione spese processuali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 588 cod. pen.
Rilevato che Andrea Terranova e Giuseppe Terranova ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 588 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 588 cod. pen
Rilevato che Andrea Terranova e Giuseppe Terranova ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 588 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TERRANOVA ANDREA nato a MONTELEPRE il 13/02/1967 TERRANOVA GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1991 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Andrea Terranova e Giuseppe Terranova ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 588 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio - difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto dalla Corte territoriale (che fa espresso richiamo alla sentenza di primo grado, la quale ha fondato la responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni testimoniali e sulle ammissioni di un imputato, segnatamente di Andrea Terranova), ma muove critiche generiche alla valutazione dei fotogrammi da parte del Giudice di appello ed adduce in maniera assertiva che nella specie i giudici non abbiano accertato "al di là di ogni ragionevole dubbio" che i ricorrenti abbiano commesso il reato; considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando l'intensità del dolo e le modalità della condotta, sintomatiche della negativa personalità degli imputati; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici, non correlabili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co