Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22953/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22953/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to grant general mitigating circumstances, but the court found the district court had adequately considered relevant elements under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged defect in reasoning is manifestly unfounded because the lower court has already provided a congruous and logical account of the elements falling within the statutory list of general mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal general mitigating circumstances manifestly unfounded discretionary power procedural costs ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO SAMUEL EROS nato a RIMINI il 06/06/1990 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Samuel Eros Maggio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per il delitto aggravato di minaccia; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando anzitutto i suoi precedenti specifici, dato questo dirimente in relazione al quale non può costituire rituale censura la prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto ritenuti dalla difesa meritevoli di vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso