Cassation appeal dismissed for generic grounds; appeal lacks specific legal criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed generic and assertive rather than a specific legal criticism. The appellant argued the lower court should have issued an acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found this allegation uncorrelated to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are generic, assertive, and incapable of constituting a specific legal criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIRAOUI TARIK nato il 09/08/1978 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Tarik Ziraoui ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto indicare gli elementi in ragione dei quali non ha emesso una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.), è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie ed inidonei a costituire una rituale censura di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12