Cassation court dismisses appeal for theft in dwelling due to lack of specificity and infounded constitutional claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Franco Mormina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a specific legal classification of the theft and raised a constitutional issue regarding the absence of an aggravated theft provision for dwelling accessories. The court rejected these arguments as lacking necessary specificity and infounded, citing established precedent that balconies are considered part of the dwelling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 3 Cost.; The appeal is inadmissible if the grounds lack necessary specificity or are manifestly infounded by existing case law, requiring the appellant to bear the costs of the futile litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORMINA FRANCO nato a RAGUSA il 20/03/1978 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Franco Mormina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen. - è privo della necessaria specificità e manifestamente infondato in quanto si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte di merito, la quale ha escluso la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di furto semplice, ricomprendendo, in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, il balcone nell'alveo delle pertinenze dell'abitazione, ossia rendendo un'argomentazione congrua e logica e conforme al diritto; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si prospetta la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost., rispetto alla mancata previsione nell'art. 624-bis cod. pen. di una ipotesi attenuato per l'ipotesi in cui la condotta di furto sia posta in essere su pertinenze di un luogo destinato a privata dimora - è manifestamente infondato come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 5, n. 17038 del 04/04/2024, Giraulo, Rv. 286250 - 01); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito quel che era già stato rassegnato con il ricorso e la fondatezza di tali censure; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis