Italian Court dismisses appeal for aggravated threat as inadmissible due to generic and merit-based arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vasile Balan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Balan argued for a violation of law regarding his criminal responsibility and the exclusion of non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code, but his submissions were deemed generic and assertive rather than legally precise. The court rejected these arguments because they amounted to an alternative assessment of the facts without proper legal censure, violating the rules on admissibility for appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, assertive, or constitute an alternative assessment of the facts rather than a precise legal censure of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALAN VASILE nato il 02/04/1972 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vasile Balan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di minaccia; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato -, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendone un compendio, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sulle quali è stato fondato il diniego del beneficio (segnatamente, la gravità e le modalità della condotta nonché la capacità a delinquere dell'imputato: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così