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Ordinanza — n. 22945/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22945/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22945/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Damiano Vincenzo Bevilacqua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 61, n. 2, 385 cod. pen. (capo a), 61, n. 2, 110, 624, 625, n. 2 cod. pen. (capo b), 110, 614 cod. pen. (capo c); considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione di legge penale e processuale penale in ordine al difetto di condizione di procedibilità (in ordine ai reati di cui ai capi b. e c.) - è manifestamente infondato poiché l'allegazione difensiva trova smentita negli atti processuali in quanto dai verbali redatti dalla Questura di Reggio Calabria in data 28 dicembre 2016 si trae che Luca Barillà e Diego Fortunato hanno separatamente sporto "denuncia/querela", manifestando espressa volontà punitiva; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia la violazione di legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto d'uso di cui all'art. 626, comma 1, n. 1, cod. pen. - è manifestamente infondato e generico in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col reiterare le allegazioni dedotte con l'atto di appello e disattese dalla Corte, la quale ha escluso che vi fosse stata restituzione da parte dell'imputato dell'oggetto della refurtiva (segnatamente, la scala), abbondonato altrove, così rendendo un'argomentazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22945/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 61, n. 2, 385 cod. pen. (capo a), 61, n. 2, 110, 624, 625, n. 2 cod. pen. (capo b), 110, 614 cod. pen. (capo c); considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione di legge penale e processuale penale in ordine al difetto di condizione di procedibilità (in ordine ai reati di cui ai capi b. e c.) - è manifestamente infondato poiché l'allegazione difensiva trova smentita negli atti processuali in quanto dai verbali redatti dalla Questura di Reggio Calabria in data 28 dicembre 2016 si trae che Luca Barillà e Diego Fortunato hanno separatamente sporto "denuncia/querela", manifestando espressa volontà punitiva; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia la violazione di legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto d'uso di cui all'art. 626, comma 1, n. 1, cod. pen. - è manifestamente infondato e generico in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col reiterare le allegazioni dedotte con l'atto di appello e disattese dalla Corte, la quale ha escluso che vi fosse stata restituzione da parte dell'imputato dell'oggetto della refurtiva (segnatamente, la scala), abbondonato altrove, così rendendo un'argomentazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda impugnazione di decisioni amministrative addebito di tasse sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
183556 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Damiano Vincenzo Bevilacqua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 61, n. 2, 385 cod. pen. (capo a), 61, n. 2, 110, 624, 625, n. 2 cod. pen. (capo b), 110, 614 cod. pen. (capo c); considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione di legge penale e processuale penale in ordine al difetto di condizione di procedibilità (in ordine ai reati di cui ai capi b. e c.) - è manifestamente infondato poiché l'allegazione difensiva trova smentita negli atti processuali in quanto dai verbali redatti dalla Questura di Reggio Calabria in data 28 dicembre 2016 si trae che Luca Barillà e Diego Fortunato hanno separatamente sporto "denuncia/querela", manifestando espressa volontà punitiva; considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia la violazione di legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto d'uso di cui all'art. 626, comma 1, n. 1, cod. pen. - è manifestamente infondato e generico in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, finisce col reiterare le allegazioni dedotte con l'atto di appello e disattese dalla Corte, la quale ha escluso che vi fosse stata restituzione da parte dell'imputato dell'oggetto della refurtiva (segnatamente, la scala), abbondonato altrove, così rendendo un'argomentazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 3104 del 13/10/1989, Meniconi, Rv. 183556 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis