Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting assessment of acquittal conditions under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it failed to address the specific grounds required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the judge omitted an assessment of acquittal conditions under Article 129, a ground explicitly excluded from cassation review for plea deals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it relies on the omission of an assessment of acquittal conditions under Article 129, as such grounds do not fall within the permissible scope of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORADA APHISUTTHI ( C.U.I. 06KF9FY) nato il 28/06/2002 avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONApato avviso alle parti;-\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Aphisutthi Corada ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona che gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato aggravato di furto in abitazione; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale», come nella specie, «si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata, con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso