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Ordinanza — n. 22944/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting assessment of acquittal conditions under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it failed to address the specific grounds required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the judge omitted an assessment of acquittal conditions under Article 129, a ground explicitly excluded from cassation review for plea deals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it relies on the omission of an assessment of acquittal conditions under Article 129, as such grounds do not fall within the permissible scope of review.

Parole chiave

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plea bargain appeal omission of acquittal conditions Article 129 procedural code inadmissible cassation appeal Article 448 procedural code obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni altri capi d'accusa ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272014 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata, con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Aphisutthi Corada ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona che gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata, con ordinanza de plano ex art.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORADA APHISUTTHI ( C.U.I. 06KF9FY) nato il 28/06/2002 avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONApato avviso alle parti;-\ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Aphisutthi Corada ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona che gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato aggravato di furto in abitazione; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - ed è, per l'appunto, «inammissibile» - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale», come nella specie, «si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata, con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso