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Ordinanza — n. 22942/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for fraudulent and simple bankruptcy as inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the separate appeals filed by Sergio Taccolini and Calisto Sigorini inadmissible. Taccolini's arguments regarding the elements of the crime were deemed a mere repetition of lower court complaints, while Sigorini's claims on prescription and subjective intent failed to meet the threshold for admissibility. Consequently, the court upheld the second-instance convictions and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they merely repeat the grounds of the appealed judgment without presenting new facts or legal arguments that could justify a different outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy fraud prescription period repetition of grounds procedural costs subjective element Cassation review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TACCOLINI SERGIO nato a LOVERE il 04/07/1947 SIGORINI CALISTO nato a PIANICO il 20/12/1943 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; G) P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sergio Taccolini e Calisto Sigorini ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna, rispettivamente, per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni doloso e bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso del Taccolini - con cui si assume la violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, muovendo censure in merito alla ritenuta integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice - si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrata la fattispecie in esame, così rendendo una motivazione congrua e conforme al diritto (cfr. p. 5 s. della sentenza impugnata); inoltre, è del tutto generico nel sostenere l'impossibilità dell'imputato di far fronte ai debiti tributari; considerato, in relazione al ricorso del Signorini, che: - il primo motivo - con cui si deduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato - è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione del reato (commesso il 29 novembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) è rimasto sospeso per 56 giorni, dal 3 maggio 2024 al 28 giugno 2024, e pertanto sarebbe spirato il 24 luglio 2024, in data successiva alla sentenza impugnata, ragion la prescrizione non può qui essere rilevata in ragione dell'inammissibilità del ricorso (v. subirto infra); - il secondo motivo - con cui si adduce la violazione di legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.