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Ordinanza — n. 22940/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against conviction for false reporting, citing lack of minor offense mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22940/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false reporting. The defense argued for non-punishment due to the minor nature of the act, but the appellate court rejected this by emphasizing the offender's intent and the severity of violating probation conditions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal claiming the minor nature of the offense as a ground for non-punishment is inadmissible if the lower court based its decision on the offensiveness of the conduct and the intensity of the intent under Art. 133 cod. pen.

Parole chiave

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false reporting conviction minor offense mitigation probation violation inadmissible appeal court costs and fine infrazione privilegiata scemata imputabilità ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
- è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che, in risposta alle doglianze difensive, la Corte di merito ha fondato la propria decisione sugli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 496 cod. pen
Rilevato Samuel Gregalli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 133, comma 1 cod. pen
- è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che, in risposta alle doglianze difensive, la Corte di merito ha fondato la propria decisione sugli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGALLI SAMUEL nato a MILANO il 09/09/1994 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato Samuel Gregalli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che, in risposta alle doglianze difensive, la Corte di merito ha fondato la propria decisione sugli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1 cod. pen., rimarcando l'offensività della condotta posta in essere dall'imputato al fine di sfuggire alle conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni connesse all'affidamento in prova al servizio sociale, nonché sulla intensità del dolo così palesata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il