Italian Court dismisses appeal against aggravated attempted theft conviction for lack of specific sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Luigi Procopio's appeal against his aggravated attempted theft conviction inadmissible. The appellant argued the lower court failed to sufficiently detail the sentencing rationale, but the court found this claim infounded as the appellate judgment logically addressed statutory factors and the defendant's negative personality. Consequently, the appeal was rejected, and Procopio was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the specific reasoning of a discretionary sentencing decision is inadmissible if the lower court has congruously and logically accounted for the statutory elements and the defendant's personality profile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCOPIO LUIGI nato a GAGLIATO il 29/12/1977 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Procopio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la responsabilità per il reato di tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando non solo la gravità del fatto ma valorizzando comunque la negativa personalità dell'imputato (analiticamente tratteggiata allorché si è dato conto degli elementi posti a sostegno della sussistenza della recidiva, dando conto in particolare dei numerosi precedenti riportati dallo stesso); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in tale sede per il tramite di assunti che non si confrontano compiutamente con la motivazione (segnatamente in ordine all'apprezzamento della personalità dell'imputato); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci