Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding evidence evaluation and sentencing in aggravated threat case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the evaluation of evidence and sentencing were deemed too generic and lacking specific legal censure. Consequently, the court upheld the lower court's finding of responsibility for the aggravated threat without addressing the substantive merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic assertions without specific legal censure or a distinct reconstruction of facts, failing to demonstrate a violation of the law or a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GENOVA CARMINE nato a ACERRA il 11/12/1970 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carmine Di Genova ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di minaccia; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e la valutazione del compendio probatorio - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, con assunti patentemente generici, un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, della testimonianza della persona offesa e della perquisizione dell'imputato) e un'alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e contiene asserti parimenti del tutto generici sulle statuizioni oggetto del secondo motivo (cfr. infra); considerato che il secondo motivo - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, nonché alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - è patentemente generico poiché contiene le predette allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso