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Ordinanza — n. 22932/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic plea regarding sentencing calculation under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Nikoleishvili Zaal's appeal inadmissible de plano for failing to meet strict admissibility requirements. The appellant argued for a sentencing error regarding the increase of pecuniary fines for satellite offenses, but the defense's complaint was deemed generic rather than specific to the statutory grounds for cassation. The court ruled that the appeal did not address the required issues of legal qualification or illegality of the penalty, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on generic complaints about sentencing calculation rather than specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, or legal error in qualification.

Parole chiave

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inadmissibility de plano generic grounds appeal sentencing calculation error satellite offenses penalty Cassation admissibility requirements facoltà di astenersi dal testimoniare diritti della difesa allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
273751 - 01); ritenuto, pertanto, che: - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Zaal Nikoleishvili ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Biella gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLEISHVILI ZAAL (CUI: 04EKVT9) nato il 15/05/1984 avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLAdato avviso alle part)i udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Zaal Nikoleishvili ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Biella gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella per i reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e la difesa - peraltro, in maniera generica - ha invece denunciato il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; - il ricorso è inammissibile poiché ha dedotto l'erronea determinazione della pena in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (segnatamente in quanto per tre dei reati satellite sarebbe stata aumentata anche la pena pecuniaria quantunque siano puniti con la sola pena detentiva) e nella specie non ricorre affatto una pena illegale dato che, «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave» (cfr.

Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01); ritenuto, pertanto, che: - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così