Criminal appeal dismissed as inadmissible because the civil party personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil party's appeal inadmissible because it was personally signed by Giuseppe Tortorelli rather than a qualified defense attorney. The lower court had acquitted four defendants, prompting Tortorelli to file the petition himself, violating recent procedural reforms. Consequently, the appeal was rejected de plano, and Tortorelli was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals against judicial decisions must be signed by a qualified defense attorney; personal signature by the party renders the petition inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TORTORELLI GIUSEPPE nato a MATERA 11 19/05/1965 nel procedimento a carico di: RAMUNDO GIUSEPPE nato a MATERA il 07/03/1959 ZACCARO COSIMO DAMIANO nato a MATERA il 05/09/1956 DONA NICOLA nato a MATERA il 16/05/1965 DONA MARIO nato a MATERA il 11/05/1993 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA Lc-Igo avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la parte civile Giuseppe Tortorelli propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato l'assoluzione dall'imputazione di minaccia aggravata di Giuseppe Ramundo, Cosimo Damiano Zaccaro, Nicola Dona e Mario Dona; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dal Tortorelli (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); rilevato, pertanto, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de