Cassation court dismisses appeal against sentence regarding recidiva and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of recidiva and the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's evaluation of the defendant's prior record and discretionary sentencing was logical and could not be re-examined on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the recognition of recidiva or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's factual assessment is logical and based on preponderant elements, as such evaluations cannot be re-examined in this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARETE ANTONIO nato a BARI il 18/08/1973 avverso la sentenza del 15/05/2024 della Corte d'appello di Potenza
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Parete ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge penale e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato la perpetrazione del furto non solo dopo la commissione di numerosi precedenti ma anche dopo la sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), a fortiori rispetto a quanto allegato con l'atto di appello, che non può essere in questa sede utilmente sindacata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge penale e il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando i numerosi precedenti penali, alcuni anche gravi, dell'imputato; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di elementi di fatto, ritenuti dalla difesa, meritevoli di vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos