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Ordinanza — n. 22928/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for forgery due to lack of specific reasoning on sentencing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luisa Di Fiore's appeal inadmissible, upholding her conviction for forgery under Article 497 bis of the Penal Code. The appellant argued for procedural violations regarding the assessment of evidence and the exclusion of her liability, but the court found these claims unmerited or lacking specific motivation. Consequently, the appeal was rejected, and Di Fiore was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 497 bis, comma 1 e 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision lacks specific reasoning on sentencing increases or fails to address new grounds raised in the appeal act.

Parole chiave

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forgery of public documents inadmissible appeal lack of specific reasoning recidivism aggravation procedural defects court costs and fine sentencing proportionality indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 497 bis, comma 1 e 2 cod. pen.
Rilevato che Luisa Di Fiore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497 bis, comma 1 e 2 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 114, comma 1 cod. pen.
260841 - 01), con cui il ricorso non si confronta; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione della legge penale e processuale penale, la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod.
Art. 133 cod. pen.
285413 - 01); in ogni caso, essa ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Art. 81 cod. pen.
art. 133 cod. pen
285413 - 01); in ogni caso, essa ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014
281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C.
Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, Shehi
Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, Shehi, Rv.
Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T.
258487 - 01; Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE LUISA nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 21/04/1948 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luisa Di Fiore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 497 bis, comma 1 e 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di impugnazione, con il quale si denuncia la violazione della legge processuale penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputata per il reato lei ascritto, alla valutazione del compendio probatorio, nonché il travisamento della consulenza tecnica, in particolare per la ritenuta offensività della condotta, è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto l'idoneità dei documenti contraffatti a offendere la fede pubblica (facendo espresso riferimento alle caratteristiche di essi come acclarate nel procedimento), fornendo un'adeguata motivazione rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello (cfr. primo motivo) che non ha mosso doglianze meritevoli di una più analitica disamina (nulla essendo stato dedotto al riguardo con i motivi nuovi di appello); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'estraneità dell'imputata nella commissione del reato, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - che ha disatteso il gravame valorizzando l'uso da parte della ricorrente di documenti falsi (segnatamente, carte d'identità intestate a donne diverse che recavano la fotografia dell'imputata) al fine di commettere le truffe cui la formazione dei documenti era finalizzata - non muovendo compiute critiche a tale iter bensì negando irritualmente in questa sede che sia stata raggiunta la prova della sua responsabilità anche a titolo di concorso, prospettando una ricostruzione alternativa (in ordine al fatto che la fotografia della Di Fiore fosse stata utilizzata a sua insaputa dal Lorenzetti); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva rimarcando che la ricorrente è gravata da numerosi precedenti penali, alcuni anche specifici e ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputata la perpetrazione del delitto in esame a distanza di poco tempo rispetto dalla condanna per identico delitto, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), con cui il ricorso non si confronta; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione della legge penale e processuale penale, la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen., è patentemente generico poiché si limita ad effettuare un mero rimando alle doglianze contenute nell'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02);considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la predetta richiesta era stata effettuata in sede discussione in maniera generica, omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta, e dunque la Corte di merito non era tenuta a motivare sul punto (cfr.

Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, Shehi, Rv. 258487 - 01; Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv. 285413 - 01); in ogni caso, essa ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando (sia pure allorché ha argomentato in ordine alla recidiva) dei numerosi precedenti penali dell'imputata; considerato che il sesto motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, derivante dall'errato aumento di pena applicato per la continuazione - difetta della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, che ha disatteso il gravame valorizzando la pluralità dei documenti contraffatti, non muovendo compiute critiche a tale iter bensì negando con assunti assertivi e generici che la Corte abbia indicato i criteri sui quali è stato fondato l'aumento di pena, il quale risulta minimo e determinato in modo conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor