Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding lack of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Donatella Cristofani inadmissible, ruling that her claim regarding the lack of general mitigating circumstances was manifestly unfounded. The lower court had already provided a congruous and logical account of the aggravating factors present, explicitly noting the defendant's lack of repentance, which precludes further review of discretionary sentencing elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded, as the lower court has already provided a logical and congruous account of the discretionary elements relevant to sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTOFANI DONATELLA nato a FOLIGNO il 03/02/1977 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (/
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Donatella Cristofani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110, 497-bis cod. pen. (capo a) e 494 cod. pen. (capo c); considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare (osservando che l'imputata non ha mostrato alcuna resipiscenza) bensì dando conto degli dati posti a sostegno della gravità del fatto (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata) - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione di taluni dati ad avviso della difesa meritevoli di favorevole apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec