Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal censure and generic merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground cited was a lack of motivation regarding the base sentence reduction, which the court deemed already addressed by a prior rescinding judgment. The appellant's argument was rejected as containing only generic and hypothetical assertions of alternative merit assessment rather than specific legal challenges. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62 c.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific legal censure against the contested decision, instead offering only generic or hypothetical arguments regarding the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIO STEFANO nato a ROMA il 22/02/1981 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Stefano Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, quale Giudice del rinvio, ha riconosciuto all'imputato la circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio per tentato omicidio e porto di un'arma da taglio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la carenza di motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena base, in ragione della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. - è inammissibile in quanto già la sentenza rescindente aveva disatteso le censure relative alla congruità della pena base e, comunque, non contiene effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato ma prospetta con asserti del tutto generici (ed anche ipotetici) un alternativo apprezzamento di merito (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il