Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive criticism regarding the requalification of the offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pio Gatta inadmissible because it failed to offer substantive criticism against the lower court's reasoning. Gatta challenged the requalification of his conduct from fraudulent bankruptcy to negligence in maintaining accounting books, arguing the motivation was flawed. The court rejected this, noting the appeal did not adequately refute the established facts or the legal basis for the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 217 l. fall.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a complete and substantive critique of the ratio decidendi regarding the requalification of the offense and the attribution of fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTA PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pio Gatta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della prima decisione, ha riqualificato ex art. 217 legge fall. il fatto a lui contestato all'imputato, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha censurato la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato lui ascritto - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha riqualificato il fatto (contestato come bancarotta fraudolenta documentale: cfr.
Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630-01), attribuendo al Gatta la colpa nella omessa tenuta delle scritture contabili (fatto la cui sussistenza il ricorso non contesta), che non è esclusa dalla non operatività della società; segnatamente, il ricorso non muove compiute critiche alla ratio decidendi allorché ha inteso negare che il ricorrente fosse a conoscenza del fallimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il