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Ordinanza — n. 22922/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals personally signed by defendants are inadmissible under Italian Code of Criminal Procedure articles 571 and 613.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Bruno Kari and Silla Hudorovic inadmissible de plano. The defendants personally signed the appeals against a lower court ruling that granted them generic mitigating circumstances and reduced their sentence. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by registered defense lawyers to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: Criminal appeals against judicial decisions must be signed by defense lawyers registered in the special roll of the Court of Cassation; personal signature by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal signature requirement defense lawyer registration inadmissible de plano Code of Criminal Procedure truffa in materia di credito grado di colpa altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); rilevato, pertanto, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KARI BRUNO (CUI 006P7DD) nato a MANIAGO il 26/12/1968 HUDOROVIC SILLA nato a MONTICHIARI il 02/02/1966 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bruno Kari e Silla Hudorivic propongono personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e confermato la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 2 cod. pen. (capo A) e artt. 81, 110, 493-ter cod. pen. (capo B); considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritti personalmente dagli imputati (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 — 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); rilevato, pertanto, all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, poiché l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così decis