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Ordinanza — n. 22921/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding standing to file a complaint under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific factual details supporting the claim of improper standing to file a complaint. The appellant argued that Roberto Del Pin lacked the authority to represent the San Gervasio Community, but the court found the grounds vague and insufficient for judicial review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 336 e 337 c.p.p.; The appeal must contain specific factual assertions to allow the court to verify the alleged violation of procedural rules regarding standing to file a complaint.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity standing to file complaint procedural law Italy court costs and fine ammende per infrazione procedurale atti impugnabili addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Artt. 336 e 337 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
255975 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
255975 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi
Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi, Rv.
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PIANTE VICIN GIORGIO nato a UDINE il 25/10/1954 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giorgio De Piante Vicin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto aggravato di furto (artt. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. proc. pen.); considerato che l'unico motivo di impugnazione - che ha denunciato la violazione degli artt. 336 e 337 3 cod. proc. pen., in ragione della mancata legittimazione di Roberto Del Pin a proporre querela (non constando il conferimento di tale potere da parte della Comunità di San Gervasio né la sua qualità di custode del parco di San Gervasio, di proprietà della Comunità) - è privo di specificità, dato che contiene una prospettazione, priva di compiute indicazioni a sostegno del proprio asserto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ne consentano la verifica - che richiede pure un apprezzamento di fatto (cfr.

Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi, Rv. 265343 - 01) - da parte di questa Corte, anche in relazione a quanto affermato dal Giudice di appello che ha attribuito in maniera conforme al diritto al querelante una relazione qualificata con il bene (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso