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Ordinanza — n. 22919/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural defects instead of statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant challenged the sentencing based on a general lack of motivation regarding the penalty calculation, whereas the law strictly limits appeals to issues of intent, request correlation, legal qualification, or penalty illegality. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Appeals against sentencing are strictly limited to specific statutory grounds; generic complaints regarding the motivation of the penalty calculation do not constitute valid grounds for cassation and result in immediate inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory grounds penalty calculation de plano rejection court costs criminal procedure Cassation appeal indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.) e la difesa - peraltro, in maniera generica - ha invece denunciato il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; ritenuto, pertanto, che: - il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti e deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Nicola Renard ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Savona gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENARD NICOLA nato a TORINO il 02/07/1979 avverso la sentenza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di SAVONA'dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nicola Renard ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Savona gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di furto in abitazione; considerato che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e la difesa - peraltro, in maniera generica - ha invece denunciato il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; ritenuto, pertanto, che: - il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti e deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; - all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il