Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft and threats due to generic and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, threats, and carrying weapons, arguing violations of criminal law and the principle of reasonable doubt. The court rejected these claims as factually unfounded and generic, noting they merely proposed a different assessment of evidence without alleging specific distortion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and unfounded, failing to demonstrate a specific distortion of evidence or a violation of the law based on the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DETTORI MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 27/05/1968 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Massimiliano Dettori ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di furto e minaccia nonché di porto di armi (capi A, B e C della rubrica); considerato che tutti i motivi di ricorso - che, rispettivamente, deducono la violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ragione in particolare della mancata applicazione del canone dell'oltre ragionevole dubbio - sono versati in fatto e generici infondati, in quanto hanno prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurre il travisamento della prova ed anzi affidandosi a enunciato assertivi (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibil il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il