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Sentenza — n. 22917/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses aggravated theft conviction due to subsequent withdrawal of the victim's complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Igor Cuccu for aggravated theft because the victim, Roberta Lecca, subsequently withdrew her complaint. The defense argued that this withdrawal rendered the prosecution inadmissible, citing procedural bars. The court ruled that the withdrawal extinguished the crime itself, overriding any procedural defenses and necessitating the annulment of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 152 cod. pen.: The withdrawal of the complaint by the offended party extinguishes the crime, which prevails over procedural inadmissibility grounds and mandates the annulment of the conviction.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime aggravated theft procedural inadmissibility annulment without remittal procedura di revisione penale ritiro della querela penale restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
verbale della Questura di Cagliari del 7 ottobre 2024); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art.
Art. 152 cod. pen.
pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen..
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
verbale della Questura di Cagliari del 7 ottobre 2024); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 152 cod. pen
pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi
227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUCCU IGOR nato a MURAVERA il 27/10/1986 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 maggio 2024 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari aveva condannato Igor Cuccu per furto aggravato (artt. 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen.).

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto la sopravvenuta g remissione della querela da parte della persona offesa Roberta Lecca.

3. Il difensore ha presentato memoria a sostegno della prospettata improcedibilità dell'azione.

4. Il ricorso è fondato. Difatti: - la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); - nel caso in esame, in effetti, ha avuto luogo la dedotta rimessione della querela con contestuale accettazione dell'imputato (cfr. verbale della Questura di Cagliari del 7 ottobre 2024); - dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così d