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Ordinanza — n. 22915/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22915/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daniel Peri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Peri challenged the lower court's mitigation of sentence and refusal to exclude recidivism, arguing procedural flaws and incorrect legal application. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court's reasoning regarding the defendant's dangerousness was logical and consistent with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning on sentencing and recidivism is logically congruent and cannot be usefully reviewed at this stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded recidivism exclusion sentencing mitigation court costs award procedural review dangerousness assessment ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
260841 - 01) che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
260841 - 01) che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERI DANIEL nato a TRIESTE il 17/03/1981 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Daniel Peri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la responsabilità per i delitti di furto in abitazione e furto; considerato che entrambi i motivi di ricorso - con i quali si lamentano, rispettivamente, il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva -sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito ha ne ha ritenuto la sussistenza considerando dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato in particolare la perpetrazione dei numerosi delitti in discorso, pur a seguito delle restrizioni subite in precedenza e violando gli obblighi della misura cautelare cui era sottoposto, così rendendo un'argomentazione congrua e logica e conforme al diritto (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01) che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso