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Ordinanza — n. 22882/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper ground of factual distortion instead of proof distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberta Landino inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Landino argued that the Court of Appeal improperly distorted the facts by rejecting her alternative factual reconstruction based on the trial record. The court rejected this, ruling that 'factual distortion' is a precluded ground for cassation as it implies a re-evaluation of evidence, which is reserved for 'proof distortion' cases.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e cod. proc. pen.; In cassation proceedings, alleging 'factual distortion' is inadmissible as it improperly invites a re-evaluation of evidence, whereas only 'proof distortion'—where the lower court relied on non-existent or clearly different evidence—is a valid ground for review.

Parole chiave

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factual distortion proof distortion cassation inadmissibility judicial review limits evidence evaluation titolo esecutivo trasferimento della proprietà attribuzione dell'abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e cod. proc. pen.
Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006
In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della deci-sione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., Bartalini, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Landino Roberta nato a PALERMO il 17/08/1974 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Palermo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso presentato nell’interesse di Roberta Landino e la memoria sopravvenuta; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la ritenuta tempestività della querela, denuncia -in realtà- un travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Da ciò la sua inammissibilità, atteso che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della deci-sione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). che, perciò, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025