Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding statutory aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged the lower court's failure to exclude a specific statutory aggravating circumstance based on the victim's age and other factors. The court rejected this argument because the appeal merely repeated the defense's previous claims without addressing the specific reasoning used by the appellate judges to disavow those aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal lacking specific grounds detailing how the contested decision fails to apply the law is inadmissible as it does not meet the requirement of precise argumentation against the judge's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vitrano Nicolò nato a PALERMO il 14/08/1976 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Nicolò Vitrano; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02; Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla sussistenza dell’aggravante non solo in ragione dell’età avanzata della vittima, ma anche delle ulteriori circostanze indicate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Con