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Ordinanza — n. 22880/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant failed to articulate precise legal arguments or reference specific passages in the lower court's decision, rendering the criticism generic and indeterminate. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal must contain specific grounds linking the alleged errors to the contested decision; generic or indeterminate arguments fail to meet the requirement of specificity and result in inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specificity Article 581 Code inadmissible appeal generic grounds procedural requirements rifiuti di plastica deposito di prodotti inquinanti esportazione di rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cannariato Giuseppe nato a PALERMO il 02/03/1973 avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte d'appello di Palermo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Cannariato; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità per i reati ascritti, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nel caso di specie,si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Cons