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Ordinanza — n. 22878/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22878/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Francesco Di Falco and Rosalia Di Bella inadmissible. The appellants challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to provide specific legal grounds or precise references to the contested reasoning. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific legal grounds and precise references to the contested reasoning; generic or indeterminate arguments render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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Article 581 Code of Criminal Procedure lack of specificity inadmissible appeal generic grounds declaration of responsibility divieto di demolizione alloggio insalubre violazione della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Di Falco Francesco nato a PALERMO il 02/12/1990 Di Bella Rosalia nato a PALERMO il 07/10/1996 avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d'appello di Palermo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di Francesco Di Falco e Rosalia Di Bella; considerato che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Con