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Ordinanza — n. 22876/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on prescription claim due to lack of specificity and incorrect calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22876/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Cristina Fausti inadmissible for failing to meet specificity requirements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court found the claim regarding the prescription of aggravated usury legally unfounded because it did not account for special aggravating circumstances and interruption periods, which extend the total time to 18 years and 9 months. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Artt. 157, 161, 644 c.p.: The prescription of a crime requires a specific legal analysis of all aggravating factors and interruption periods, not merely an arithmetic calculation of the statutory maximum term.

Parole chiave

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prescription of crime aggravating circumstances Code of Criminal Procedure specificity requirement arithmetic calculation error bancarotta fraudolenta confisca dei beni appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
Art. 644, quinto comma, nn. 2) e 3), cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495 – 01); che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fausti Cristina nato a TERNI il 01/08/1971 avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte d'appello di Perugia

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Cristina Fausti; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495 – 01); che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, 161, secondo comma, e 644, quinto comma, nn.

2) e 3), cod. pen., secondo cui, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto non solo del massimo edittale, ma anche delle aggravanti ad effetto speciale, ancorché siano ritenute equivalenti o subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze, nonché del massimo aumento per l’interruzione del corso della prescrizione; che, nella specie, il tempo necessario a prescrivere il reato di usura aggravata sub iudice è di 18 anni e 9 mesi (massimo edittale di 10 anni, più la metà per l’aggravante a effetto speciale, più un quarto per l’interruzione), cui bisogna aggiungere i periodi di sospensione del corso della prescrizione e, pertanto, non era, né è ancora giunto a maturazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/202