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Ordinanza — n. 22873/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing equivalence as a discretionary merit issue lacking arbitrariness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22873/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Logu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Logu challenged the lower court's judgment on sentencing equivalence under Article 69 of the Penal Code, arguing the reasoning was insufficient. The court ruled that such balancing acts are discretionary merit issues, reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Sentencing equivalence constitutes a discretionary merit judgment reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning, not for lack of specific motivation when the decision is sufficiently reasoned.

Parole chiave

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sentencing equivalence discretionary merit appeal inadmissibility Penal Code Article 69 arbitrariness review conguaglio adeguamento della pena gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Mario Logu; osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 69 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Mario Logu; osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Logu Mario nato in ALBANIA il 08/12/1982 avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di Firenze

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Mario Logu; osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 – 01); che, in particolare, la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art.133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 4 sulla conferma del giudizio di equivalenza in ragione degli indici di gravità richiamati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Con