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Ordinanza — n. 22871/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as defense arguments regarding sentencing are manifestly unfounded and lack specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Janani Abdesslam inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for reduced generic mitigating circumstances and excessive sanctions, but the court found these claims contradicted the lower court's record. The judges determined the first-instance court correctly applied the minimum statutory penalty and recognized mitigating factors to their fullest extent, rendering the appeal's arguments baseless.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the contested arguments regarding sentencing are manifestly unfounded and lack concrete specificity, as the lower court's decision is clearly supported by the file.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded generic mitigating circumstances sentencing excessiveness court costs award Cassazione procedure sanction reduction rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Janani Abdesslam nato a Casablanca (MAROCCO) il 19/04/1969 avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Bari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Abdesslam Janani; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, le doglianze difensive,inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle opposte circostanze, nonché all’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono palesemente smentite dalla lettura del provvedimento impugnato; che, infatti, i giudici del merito hanno rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base corrispondente al minimo edittale e, esclusa l’unica aggravante contestata, hanno riconosciuto le attenuanti generiche, applicandole nella massima estensione (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere