Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22870/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding legal qualification of theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22870/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the court found the arguments generic and merely repeated the lower court's reasoning without substantive critique. Consequently, the conviction for theft under Article 648 of the Penal Code was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if the grounds lack the required specificity and fail to provide a reasoned critique of the factual and legal findings of the court of appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity legal qualification theft conviction inadmissible appeal Article 581 c.p.p. difetto di motivazione sviamento della giustizia elementi di verosimiglianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Castriotta; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod.
Art. 648 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Castriotta; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng
282955 – 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Castriotta Giuseppe nato a FOGGIA il 12/12/1987 avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d'appello di Bari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Castriotta; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; rilevato, infatti, che il motivo in esame -con il quale si sostiene che il fatto andava qualificato quale furto- risulta apodittico e assertivo nella parte in cui si sostiene che l’imputato sarebbe l’autore del reato presupposto, per come anche rilevato dal giudice dell’appello; che, inoltre, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull’inattendibilità delle dichiarazioni confessorie dell’imputato circa il coinvolgimento nei furti presupposti alla luce dei plurimi elementi indicati); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive si basano su una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 – 01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sulla corretta qualificazione giuridica in ragione dell’inattendibilità delle generiche dichiarazioni confessorie dell’imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è d