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Ordinanza — n. 22869/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant argued for a revision of the sentencing in an abbreviated trial but failed to cite precise legal or factual reasons. Consequently, the court ruled that generic criticisms do not allow the appellate judge to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Appeals must be specific: generic or indeterminate grounds lacking a clear correlation with the contested decision's complexity render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Specific grounds requirement Inadmissible appeal Abbreviated trial Sentencing review abbandono del posto di lavoro regolamento aziendale licenziamento abusivo

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Signorile Giovanni nato a BARI il 10/01/1968 avverso la sentenza del 05/04/2024 della Corte d'appello di Bari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giovanni Signorile; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale deducono vizi motivazionali di una sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie,si prospettano deduzioni generiche e inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Con