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Ordinanza — n. 22868/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and unsupported legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Volpicella inadmissible, rejecting his claims regarding the qualification of theft and the denial of statutory mitigating circumstances. The court found the appellant's arguments apodictic and lacking concrete specificity, noting that lower courts properly evaluated the non-trivial value of stolen goods which precluded the 'particular triviality' mitigation. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, primo comma, n. 4; Art. 648, quarto comma, cod. pen.: The appeal must be specific and substantiated; if the value of the object is not negligible, the mitigation for particular triviality cannot be applied.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstances particular triviality value of goods recetazione crime procedural costs ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
258118 – 01); che, inoltre, l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n.
Art. 648, quarto comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief
Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Volpicella Michele nato a BARI il 05/11/1966 avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Bari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Michele Volpicella; ritenuto che il primo motivo di ricorso -con il quale si sostiene che il fatto andava qualificato quale furto- risulta apodittico e assertivo nella parte in cui si sostiene che l’imputato sarebbe l’autore del reato presupposto; che, inoltre, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sull’inattendibilità delle dichiarazioni confessorie dell’imputato circa il coinvolgimento nei furti presupposti alla luce dei plurimi elementi indicati); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 4, e 648, quarto comma, cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Se z. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 – 01); che, inoltre, l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che in relazione al pregiudizio complessivo subito dalla parte offesa e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 – 01;

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 – 01); che, nel caso specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del mancato riconoscimento (si veda, in particolare, pag. 10 sul valore non modesto dei beni ricettati e sul disvalore della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,