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Ordinanza — n. 22867/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against online sale conviction due to lack of concrete legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22867/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Public Prosecutor inadmissible due to a lack of concrete legal interest. The prosecutor argued for the aggravating circumstance of diminished defense in an online sale, but the court noted that the crime would have expired on November 6, 2024, regardless of the appeal's outcome. Consequently, annulling the appellate sentence would yield no practical advantage for the prosecution, rendering the remedy futile under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The right to appeal requires a concrete interest in obtaining a practically favorable result, not merely a desire for technical correctness, and is denied when the underlying legal situation remains unchanged by the appeal.

Parole chiave

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lack of legal interest procedural inadmissibility concrete advantage requirement criminal appeal dismissal statutory expiration date perdita dell'interesse degno di protezione impugnabilità della decisione di rinvio perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Invero, l’interesse a impugnare, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 42 del 13/12/1995, Timpani
Sez. U., n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.
Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio
203093 – 01, seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: Pennisi Angelo nato a TAORMINA il 08/09/1985 avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di Catania

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso presentato dal procuratore generale in punto di configurabilità dell’aggravante della minorata difesa nella vendita on line. Rilevato che il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. Invero, l’interesse a impugnare, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.

Sez. U., n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 – 01, seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato- un vantaggio concreto. Nel caso di specie, l’eventuale accoglimento del ricorso non sortirebbe alcun effetto nella prospettiva accusatoria, atteso che il reato contestato -ove non fosse intervenuta la remissione della querela- si sarebbe comunque prescritto in data 06/11/2024, già prima della pronuncia della sentenza di appello che oggi si impugna;

Tanto vale a dire che il ricorrente non sortirebbe nessun effetto pratico più favorevole dall’annullamento sul punto del provvedimento impugnato. Da qui l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, per carenza d’interesse. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso Così è deciso, 06/05/202