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Ordinanza — n. 22860/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to missing hearing conclusions being logically inferred from replice referral.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22860/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded on factual grounds. Although the court record lacked written conclusions from the parties, the presence of a referral for replies implied that a discussion had occurred. The court applied the principle that incomplete documentation does not prove non-performance, allowing logical inference to validate the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 525 cod. proc. pen.; The absence of recorded conclusions in a hearing minute does not preclude their existence if the record indicates a subsequent reply, permitting logical integration of missing procedural elements.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal incomplete hearing minute logical inference of facts procedural renewal referral for replies infrazione alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni prestazioni pubblicitarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 525 cod. proc. pen.
Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, non essendovi nessuna violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. in presenza di un processo interamente rinnovato davanti al nuovo giudice, senza opposizione delle parti.
art. 525 cod. proc. pen
Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, non essendovi nessuna violazione dell’art. 525 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 3230 del 19/11/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Dileo Franco Giuseppe nato a CERIGNOLA il 04/01/1981 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Bari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Franco Giuseppe Di Leo; considerato che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato già in punto di fatto, in quanto-per come esposto nel ricorso, per come rilevato alla pagina 4 della sentenza impugnata e per come emerge dagli atti processuali, esaminabili in ragione della natura processuale della questione- il giudice subentrato dava atto del mutamento del giudice persona fisica, e invitava le parti a formulare richieste istruttorie. Le parti, dal loro canto, rinnovavano le richieste istruttorie già rese davanti al precedente giudice e nulla opponevano.

Il giudice subentrato, quindi, reiterava l’ordinanza istruttoria, dichiarava aperto il dibattimento e confermava l’attività istruttoria svolta dinanzi al precedente giudice e dava lettura degli atti già assunti e delle dichiarazioni già rese dai testi escussi, non essendovi richieste delle parti di loro nuova escussione. Dichiarati utilizzabili gli atti acquisiti, il giudice invitava le parti alla discussione. A questo punto, nel verbale di udienza del 2.11.2022, nel formato prestampato, non sono riportate le conclusioni delle parti. Tuttavia, nello stesso verbale, è annotato il rinvio per repliche, il che fa desumere che una discussione vi sia stata, visto che il rinvio per repliche suppone necessariamente che vi sia stata una discussione e delle conclusioni cui replicare.

Alla luce di ciò, la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto con il quale questa Corte ha puntualizzato che «l'incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l'espletamento di alcune attività non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo impedito il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione» (Sez. 3, n. 3230 del 19/11/2020, dep. 2021, A., Rv. 281235 – 01).

Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, non essendovi nessuna violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. in presenza di un processo interamente rinnovato davanti al nuovo giudice, senza opposizione delle parti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,