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Ordinanza — n. 22858/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as legal issues regarding motivation are inadmissible in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the joint appeals by Pietro Pensa and Maria Balsamo inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding of responsibility, arguing flaws in the reasoning regarding their asset availability and illicit origin. The court ruled that such grievances concern the persuasiveness and logical consistency of the first-instance judgment, which falls exclusively within the competence of the trial judge and cannot be re-evaluated at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals challenging the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor in the motivation of a judgment are inadmissible, as the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals motivation review cassation limits factual re-evaluation asset availability difesa contro le pratiche commerciali illecite causa illecita origine delle merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Pensa Pietro nato a SAN SEVERO il 17/02/1965 Balsamo Maria nato a SAN SEVERO il 04/01/1968 avverso la sentenza del 29/02/2024 della Corte d'appello di Bari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati congiuntamente nell’interesse di Pietro Pensa e Maria Balsamo; ritenuto che l’unico motivo comune a entrambi i ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01); che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01); che, di contro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla responsabilità degli imputati, avendo entrambi la disponibilità dei beni alla luce della congiunta gestione dell’esercizio ed essendo entrambi consapevoli della provenienza illecita dei beni in ragione dell’esperienza settoriale e della mancata spiegazione sull’origine della predetta disponibilità); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm