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Ordinanza — n. 22857/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and infounded arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant failed to provide concrete factual or legal arguments distinct from those already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's refusal to recognize statutory mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Artt. 648, 62-bis cod. pen.: An appeal must contain specific, non-generic grounds distinct from prior proceedings; otherwise, it is inadmissible, and the denial of mitigation requires only reference to decisive factors without exhaustive listing of all statutory elements.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal mitigating circumstances criminal procedure law generic arguments guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 648, fourth comma, cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito
Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
277013 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara
268713 – 01; Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara, Rv.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
283340 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Notarangelo Giuseppe nato a CASTELLANA GROTTE il 05/07/1984 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Bari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Notarangelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara, Rv. 241445 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla prova dell’elemento oggettivo alla luce della certa individuazione dell’imputato alla guida del ciclomotore sprovvisto di targa, nonché dell’elemento soggettivo in ragione della fuga al momento del controllo e della mancata spiegazione circa l’origine della disponibilità); ritenuto che gli ulteriori due motivi, con i quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62-bis cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono anche manifestamente infondati; che, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi attenuata, la “particolare tenuità” va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della res e, di conseguenza, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale, prenda in considerazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini dell’esclusione; che, quanto alle attenuanti generiche, la loro applicazione richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01), le ragioni del mancato riconoscimento (si vedano in particolare, pagg. 5 e 6 sulla non particolare tenuità alla luce del valore del bene ricettato e sul diniego delle generiche in ragione dell’assenza di elementi positivi da valorizzare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della