Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and late submission of supplementary brief.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by the Morea brothers inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural violations. The appellate court correctly rejected the appeal because the arguments were generic assertions without precise censure of the lower judgment, failing to meet the requirement for a reasoned critique. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, emphasizing that arguments must correlate with the complexity of the original ruling and noting the late submission of a supplementary brief.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 611, comma 1 c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned censure of the contested decision; generic assertions or late submission of supplementary briefs render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Morea Giuseppe nato a BARI il 08/07/1976 Morea Massimo nato a BARI il 10/08/1977 avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte d'appello di Bari
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Morea e di Massimo Morea e la memoria nell’interesse di Massimo Morea, pervenuta il 05/05/2025; rilevato che i ricorrenti si dolgono della declaratoria d’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità; considerato che il ricorso si mostra manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha correttamente rilevato l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione per la carenza di puntuali censure alla sentenza impugnata, osservando che il gravame si risolveva in generiche e assertive affermazioni, tali da non consentire l’individuazione dei rilievi mossi al provvedimento impugnato; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; considerato che la memoria aggiunta nell’interesse di Massimo Morea è stata tardivamente presentata soltanto il giorno prima dell’udienza, senza rispettare il termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06