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Ordinanza — n. 22854/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22854/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Arena inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant argued against the lower court's finding of attempted robbery but failed to provide specific allegations linking the contested facts to the decision. The court ruled that generic complaints attempting to re-evaluate evidence without identifying precise errors fall outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints re-evaluating evidence without identifying precise errors are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity criminal procedure code appellate review limits attempted robbery inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Arena Gaetano nato a CATANIA il 01/11/1992 avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Catania

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Gaetano Arena; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per la tentata rapina, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6 sulla prova della richiesta di denaro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025