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Ordinanza — n. 22853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal qualification regarding robbery profit motive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the legal qualification argument. The appellant argued that the lower court failed to properly address the nature of the illicit profit in a robbery case, but the court found the reasoning generic and disconnected from the specific facts. Consequently, the court upheld the conviction for robbery under Article 628 of the Penal Code, rejecting the defense's attempt to split the conduct into separate offenses.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 1, cod. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged violation of law lacks concrete specificity, particularly when the lower court's reasoning adequately addresses the complexity of the facts and the specific elements of the crime, such as the nature of illicit profit in robbery.

Parole chiave

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lack of specificity robbery qualification illicit profit motive inadmissible appeal Article 628 penal code disdetta della locazione abitativa sfratto locazione, vendita, cessione

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 1, cod. pen.
265644 – 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023
Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv.
Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019
285145 – 01; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv.
Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015
276104 – 01; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv.
Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023
Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv.
Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016
284227 – 01; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Acierno Francesca nato a NAPOLI il 09/01/1985 inoltre: Ariosto valentina avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Francesca Acierno; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (cfr.

Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 – 01; Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163); che, peraltro, l’elemento psicologico specifico del reato di rapina può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto (cfr. Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227 – 01; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 – 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628, primo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sull’impossessamento del telefono mediante la condotta violenta e sull’irrilevanza dell’assenza di motivi di lucro); che la scissione in due condotte separata, l’una riconducibile all’appropriazione indebita e l’altra alle lesioni risulta una ricostruzione fattuale in prospettiva difensiva, per ciò solo non scrutinabile in sede di legittimità e, comunque, disancorata dalle emergenze fattuali, da dove emerge che l’imputata si impossessava del cellulare con violenza sulla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così