Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gianfranco Turco inadmissible due to a lack of specific legal grounds required under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The court found that the appellant's arguments regarding Article 648 of the Penal Code were too generic and failed to correlate with the complexity of the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed, and the appellant ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, particularly when they merely reiterate arguments from the second instance without addressing the specific reasoning of the lower court or raising new issues not previously deduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Turco Gianfranco nato a DESIO il 19/09/1974 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Gianfranco Turco; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 – 01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione sulla prova della consapevole ricezione dell’autovettura rubata non solo in ragione della mancata spiegazione circa l’origine della disponibilità, ma anche alla luce del comportamento tenuto dall’imputato al momento del controllo e della natura del bene ricettato); considerato, ancora, che l’eventuale interferenza della semi-infermità dell’imputato nella consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, non risulta consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, si tratta di una questione che non risulta essere stato previamente dedotte come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda la parte della sentenza impugnata dedicata nello “svolgimento del processo”). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso