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Ordinanza — n. 22850/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-revisable incidental fact on presumed crime aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22850/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Zappalà inadmissible due to a lack of concrete specificity and manifest unfoundedness. The appellant argued for the recognition of a special mitigation for money laundering, but the court determined the issue concerned an incidental fact regarding the aggravation of the underlying crime, which is not revisable in a jurisdictional review. Consequently, the lower court's refusal to apply the mitigation was upheld as legally correct based on established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis, comma 4, cod. pen.; The Court of Cassation holds that incidental factual determinations regarding the aggravation of a presumed crime are not subject to revision in a jurisdictional appeal, rendering such appeals inadmissible when based on non-revisable facts.

Parole chiave

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money laundering mitigation underlying crime aggravation incidental fact review jurisdictional appeal inadmissibility non revisable facts special mitigation recognition Cassation procedure revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis, comma 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285438 – 01
Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285438 – 01), le ragioni del mancato riconoscimento dell’attenuante (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zappalà Salvatore nato a CATANIA il 14/07/1971 avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte d'appello di Catania

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Zappalà; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale del riciclaggio, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, la violazione dell’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. è basata su una quaestio facti inerente all’accertamento incidentale circa la sussistenza dell’aggravante del delitto presupposto, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285438 – 01), le ragioni del mancato riconoscimento dell’attenuante (si veda, in particolare, pag. 3 sull’esposizione alla pubblica fede dell’autovettura rubata, oggetto del riciclaggio sub iudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/05/2025 Il Consiglie