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Ordinanza — n. 22849/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper fact distortion claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22849/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Goffredo Napoletano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction regarding the location of found drugs, but the court found these claims exceeded the scope of review. The court ruled that such arguments constitute inadmissible attempts to substitute the lower court's factual assessment rather than proving specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot accept appeals based on 'distortion of facts' as this precludes substituting the appellate court's factual evaluation, whereas 'distortion of evidence' is permissible only when the lower court relied on non-existent or demonstrably false evidence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal distortion of facts distortion of evidence specificity requirements Court of Cassation review factual reconstruction procedural vices contraffazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod.
Art. 606 lett. e cod. proc. pen.
Mentre è consentito, (art. 606 lett.
Art. 648, fourth comma, cod. pen.
che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi
Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv.
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
276428 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270179 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 3, n. 8536 del 24/08/1993, Costanzo
268713 – 01; Sez. 3, n. 8536 del 24/08/1993, Costanzo, Rv.
Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, Bartalini
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Napoletano Goffredo nato a ATRIPALDA il 21/10/1959 avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Goffredo Napoletano; rilevato che con le doglianze difensive esibite nell’unico motivo d’impugnazione tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 3, n. 8536 del 24/08/1993, Costanzo, Rv. 194791 – 01), le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni compiute, logiche e non contradditorie e, in quanto tali, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, dove vengono ribadite le ragioni della riconducibilità al Goffredo della disponibilità del deposito in cui venivano rinvenuti i farmaci); considerato, altresì, che le censure vengono intitolate nel ricorso al vizio del travisamento della prova, ma, in realtà, esse vanno più correttamente collocate nella nozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello.

Da ciò un’ulteriore ragione di inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risul-tato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa veri-fica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01).

Con l’ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod.proc.pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontesta-bilmente diverso da quello reale.

In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della deci-sione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle