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Ordinanza — n. 22846/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of habitual behavior for non-prosecution exemption under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Pietro Del Core inadmissible, rejecting his claim of motivational defects regarding the non-prosecution exemption. The lower court had correctly identified that the absence of habitual behavior, evidenced by multiple prior offenses of the same nature, negated the required legal prerequisites for exclusion of punishability. Consequently, the appellate judgment was upheld as sufficiently reasoned without needing to examine every evaluative element in detail.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The court need not examine all elements of the particular leniency and non-habituality prerequisites if the lower court adequately reasons the absence of only one, thereby validating the exclusion of punishability.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code non-prosecution exemption habitual behavior requirement particular leniency inadmissible appeal motivational defects Cassazione Roma reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Pietro Del Core; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Pietro Del Core; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S.
266591 – 01; Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv.
Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin
286154 – 01; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Del Core Pietro nato a CASERTA il 12/08/1989 avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Pietro Del Core; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr.

Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01; Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 – 01), le ragioni della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità(si veda, in particolare, pag. 4 sul presupposto ostativo dell’abitualità del comportamento in ragione dei plurimi precedenti della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025