Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Marinella Tanoni inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The court found that the appellant's arguments were generic and merely repeated those already rejected by the Court of Appeal without providing new, concrete reasoning. Consequently, the appeal failed to perform its critical function of offering a reasoned critique of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 81, 114 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, being either intrinsically generic or extrinsically disconnected from the complexity of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tanoni Marinella nato a CIRIE' il 08/05/1963 avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte d'appello di L'aquila
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Marinella Tanoni; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 81 e 114 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 e in motivazione; Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 – 01; Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 - 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla significatività del contributo concorsuale dell’imputata e sugli aumenti per la continuazione tra reati connotati da modalità di condotta omogenee); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025