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Ordinanza — n. 22822/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22822/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the required signature of a registered defense lawyer. The law changed in August 2017 to mandate lawyer representation for such appeals, a requirement the court found dispositive. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the accused after the 2017 legislative reform is inadmissible unless signed by a registered defense counsel.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense counsel signature requirement Art. 613 cod. proc. pen. personal filing by accused court costs and fine pericolo di reiterazione minaccia attuale allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 624 bis cod. pen
Palma Clemente ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere disposta dal GIP in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA CLEMENTE nato a ROMA il 13/03/1964 avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Palma Clemente ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere disposta dal GIP in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025 Il Consigliere este