Cassation court dismisses appeal for genericity of grounds regarding conviction under Italian drug trafficking law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Denis Loshi's appeal against his conviction for drug trafficking inadmissible. Loshi argued the lower court lacked proper reasoning regarding his responsibility, but the court found his complaints generic and failing to specify how the trial court's evaluation of evidence was flawed. Consequently, the appeal was rejected, and Loshi was ordered to pay the opposing party's legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity of grounds if the appellant fails to indicate the specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the grounds of the appeal, thereby ignoring the statements of the censured provision without falling into the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSHI DENIS nato il 21/04/1984 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Loshi Denis ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, riguardando in modo indistinto la valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tai versamentnì della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Cpnsigliere estensore Il Pr d