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Ordinanza — n. 22819/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing by the accused without counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22819/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the accused filed the petition personally after August 3, 2017. Under the new procedural rules, appeals must now be signed by registered defense counsel, a requirement the accused failed to meet. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the accused to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23/06/2017 n. 103: Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by registered defense counsel.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defense counsel requirement procedural deadline Cassation rules imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23/06/2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WISSM MBRIK "CUI 05LB5LZ" nato il 09/06/1996 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mbrik Wip(ssm ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna pronunciata per il reato previsto dagli artt. 73, comma 1 e 80, lett.g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La Pr n