Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22818/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to specific lack of habitual driving without license under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding a request for non-punishment based on the particular triviality of the offense. The appellant argued for a cause of exclusion from punishment under Article 131bis of the Penal Code, but the court found the argument specific and unfounded. The court ruled that the requirement of habitual conduct is missing for driving without a license, as the offense only becomes penal under Article 116 of the Road Code upon recidivism within two years.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131bis c.p.; Art. 116 comma 15 c. str.: The cause of exclusion from punishment for particular triviality is not applicable to the contravention of driving without a license because the prescribed requirement of habitual behavior is lacking, given that the conduct acquires penal relevance only in cases of recidivism within a two-year period.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishment cause particular triviality driving without license habitual behavior requirement recidivism two years inadmissible appeal Road Code contravention guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131bis c.p.
Art. 116 comma 15 c. str.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO GENNARO nato a ACERRA il 27/08/1982 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gennaro Raimondo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17 , d.lgs. n.285/1992. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è aspecifico e comunque manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale - con argomentazioni specificamente riferite alla dosimetria della pena - ha implicitamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; rilevando, altresì, che questa Corte ha comunque ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore